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Iperammortamento 2026: pianificare prima che la misura sia operativa

L’iperammortamento è la misura fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) che può tradursi in un risparmio IRES/IRPEF fino al 43,2% dell’investimento. Come è ben noto l’iter legislativo non è ancora ultimato, ma lo scorso 4 maggio è stato emanato il decreto attuativo che ha consentito di delineare in modo ormai definito il perimetro e le modalità di incentivo. 

In questo approfondimento riepiloghiamo i principali argomenti trattati nel webinar Eko Smart del 20 maggio 2026, con l’obiettivo di capire le novità introdotte dal decreto attuativo e le azioni da intraprendere nell’attesa dell’apertura del portale GSE per la presentazione della richiesta di incentivo.

Cos’è e come funziona

L’Iperammortamento non è un credito d’imposta da spendere in compensazione: è una maggiorazione del costo fiscale degli investimenti, che si traduce in una deduzione più elevata ai fini IRES o IRPEF nell’arco del periodo di ammortamento fiscale del bene (o del periodo fiscale di durata del leasing). Non vale ai fini IRAP.

Il meccanismo funziona su tre scaglioni decrescenti:

Investimento

Maggiorazione

Risparmio IRES (aliquota 24%)

Fino a 2,5 milioni €

180%

43,20%

Da 2,5 a 10 milioni €

100%

24,00%

Da 10 a 20 milioni €

50%

12,00%

Gli scaglioni valgono per ciascun anno agevolato, non sull’intero arco temporale dell’investimento.

Il beneficio si matura nel tempo: per un bene con aliquota di ammortamento al 15%, il recupero completo della maggiore deduzione avviene in 8 anni. Ma se si somma la normale deduzione del cespite al risparmio fiscale da iperammortamento, nel primo scaglione si arriva a un risparmio complessivo superiore al 71% sull’investimento (27,90% per la deduzione ordinaria del costo IRES ed IRAP + 43,20% della nuova deduzione fiscale da iperammortamento).

Rispetto al credito d’imposta di Industria 4.0, spendibile in 3 o 5 anni in compensazione di qualsiasi tributo, l’iperammortamento richiede normalmente tempi di recupero più lunghi, ma genera benefici più alti in tutti e tre gli scaglioni. Su un investimento da 20 milioni di euro, il confronto parla da solo: 4.080.000 € di risparmio con iperammortamento contro 1.250.000 € di credito d’imposta 4.0 (per un soggetto Ires con aliquota al 24%).

Chi può accedere

L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa, in regola con la normativa sulla sicurezza e con gli obblighi contributivi. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive localizzate in Italia.

Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o procedure concorsuali senza continuità, e quelle con sanzioni interdittive ex D.Lgs 231/2001.

Un chiarimento atteso, e positivo, riguarda le imprese in concordato preventivo biennale: inizialmente escluse di fatto, rientreranno nell’agevolazione a seguito di una modifica normativa in corso di conversione. Si tratta tipicamente di imprese con fatturato fino a 5 milioni, già soggette agli ISA.

Vale anche per le imprese in perdita: la maggiore deduzione aumenta la perdita fiscale riportabile, che verrà recuperata nel tempo quando l’azienda tornerà in utile. Un caso tipico, come evidenziato nel webinar, è quello delle startup in fase di forti investimenti iniziali.

Quali investimenti sono agevolabili

La legge individua due categorie distinte di beni, che secondo l’attuale formulazione della norma sembrano essere alternative (si attende conferma ufficiale):

Categoria A – Beni strumentali nuovi con caratteristiche 4.0

Beni materiali e immateriali inclusi negli allegati IV e V della L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Gli elenchi sono stati aggiornati rispetto alla versione del 2016, con maggiore spazio all’intelligenza artificiale. Esclusi i software in cloud, erogati tramite canoni di abbonamento e non soggetti ad ammortamento tradizionale.

Il requisito dell’interconnessione è il prerequisito fondamentale: il bene deve essere collegato ai sistemi digitali dell’azienda in modo stabile, automatico e bidirezionale,  capace di scambiare dati con il gestionale interno o con sistemi esterni (clienti, fornitori, altri siti di produzione), ricevere istruzioni dal sistema centrale e inviare informazioni su funzionamento, stato e consumi. Questa interconnessione deve essere operativa al momento della comunicazione finale al GSE e certificata da perizia tecnica asseverata.

Categoria B – Impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio. Sono ammesse tutte le fonti: fotovoltaico, eolico, biomassa, geotermica.

La norma non richiede che tutta l’energia prodotta sia autoconsumata, ma che la finalità prevalente sia l’autoproduzione per usi propri. Il decreto attuativo fissa una soglia precisa: l’impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi effettivi dell’anno precedente. Importante: il 105% non riguarda solo la parte elettrica, ma include anche quella termica, con appositi coefficienti di conversione che consentono di ricondurre tutto a un unico indice di riferimento.

Una nota operativa sul fotovoltaico: per accedere all’iperammortamento, i moduli devono appartenere alle categorie B e C del Decreto 181/2023, iscritti nel registro ENEA, e prodotti in Europa. Al momento esiste sostanzialmente un solo fornitore italiano in grado di fornire questi pannelli per tutto il territorio nazionale. Il costo è leggermente superiore ai pannelli standard, ma compensato da un’efficienza maggiore. La vera attenzione va però posta sui tempi di approvvigionamento: con un fornitore unico per l’intero mercato italiano, la pianificazione del cronoprogramma diventa un elemento critico.

La finestra temporale

Gli investimenti devono essere completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Il concetto di “completamento” è diversificato:

  • Categoria A: data di consegna, spedizione o trasferimento della proprietà (per il leasing: verbale di consegna o esito positivo del collaudo). Per costruzioni in appalto, data di ultimazione della prestazione o approvazione dei SAL (se previsti nel contratto).
  • Categoria B: data di fine lavori, ovvero installazione completa di tutti gli impianti, apparati e opere civili, comprese le opere per la connessione alla rete.

L’agevolazione si applica anche ai beni autocostruiti (costruzione in economia), con criteri specifici per determinare il momento di completamento.

Le procedure: il portale del GSE

Questa è la vera novità operativa del decreto attuativo. L’agevolazione non è automatica: richiede una serie di comunicazioni obbligatorie gestite tramite una piattaforma informatica del GSE (accessibile con SPID o CIE), che non è ancora aperta.

Le comunicazioni previste sono cinque, con pesi diversi:

Le prime tre sono vincolanti, la loro omissione o irregolarità costituisce causa di decadenza:

1.Comunicazione preventiva: tipologia e importo degli investimenti per ciascuna struttura produttiva, con data prevista di interconnessione o entrata in funzione. Attenzione: vincola tutte le comunicazioni successive,  non sarà possibile indicare beni diversi o importi superiori in quelle seguenti.

2.Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva. Richiede la prova del versamento di almeno il 20% del costo di ciascun bene (novità rispetto alle edizioni precedenti, dove era sufficiente il 20% dell’importo complessivo). Per i beni in leasing, il requisito si considera soddisfatto con la sottoscrizione del contratto.

3.Comunicazione di completamento: entro il 15 novembre 2028, a investimento completato. Presuppone l’avvenuta interconnessione dei beni (altra novità stringente rispetto al passato). Da questa comunicazione con esito positivo decorrono le deduzioni fiscali, quindi chi completa l’investimento a fine dicembre 2026, ma invia la comunicazione a inizio 2027, potrà dedurre solo dall’anno successivo.

Le ultime due hanno finalità di monitoraggio:

4.Comunicazione di monitoraggio periodico: entro il 20 gennaio di ogni anno per tutto il periodo di fruizione.

5.Comunicazione di monitoraggio integrativa: entro il 30 giugno, con il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate a ciascun esercizio.

Un impegno burocratico non trascurabile, ma possiamo dire che i benefici disponibili giustificano ampiamente lo sforzo.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Sono richiesti due documenti che vanno tenuti a disposizione per eventuali controlli:

Perizia tecnica asseverata: rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, o da ente di certificazione accreditato (Bureau Veritas, TÜV, RINA). Deve attestare le caratteristiche del bene, l’interconnessione e per la Categoria B, il rispetto dei limiti di dimensionamento. A differenza del credito d’imposta 4.0, non è più prevista la possibilità di autocertificazione da parte del legale rappresentante, indipendentemente dalla dimensione dell’investimento.

Certificazione contabile: rilasciata dal revisore legale (o da revisore iscritto al registro ministeriale per le imprese non soggette a revisione obbligatoria). Attesta l’effettivo sostenimento delle spese. Il costo di questa certificazione dovrebbe rimanere a a carico del contribuente in quanto non sembra capitalizzabile sul costo del bene agevolato.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’iperammortamento non è cumulabile con i crediti d’imposta 4.0 già fruiti. Tuttavia, chi aveva prenotato il credito con la misura Transizione 5.0 entro il 31 dicembre 2025, ma non è riuscito ad accedervi (per esaurimento delle risorse o altri motivi), potrà accedere all’iperammortamento: ciò che conta è il momento di completamento dell’investimento, non la data dell’ordine o del pagamento dell’acconto.

Per le altre agevolazioni, vale la regola generale: la base di calcolo dell’iperammortamento si assume al netto di eventuali contributi già ricevuti, con il limite del 100% del costo dell’investimento. A titolo di esempio, è compatibile con la Nuova Sabatini e con il credito d’imposta per il Mezzogiorno, ma non con il Conto Termico (la cui normativa esclude qualsiasi cumulo con agevolazioni statali).

Cosa fare adesso

La piattaforma GSE non è ancora attiva e mancano i decreti direttoriali con i modelli delle comunicazioni. Ma aspettare non conviene: chi ha in programmainvestimenti potenzialmente agevolabili dovrebbe costruire già ora un dossier, che includa:

– Analisi tecnica del bene e verifica della sua riconducibilità alle categorie agevolabili

-Verifica dei requisiti di interconnessione e digitalizzazione (prima tipologia di investimento) o di dimensionamento degli impianti (seconda tipologia).

-Schede tecniche del fornitore con dichiarazioni su componenti e configurazioni

-Cronoprogramma dell’investimento rispetto alle finestre agevolative, elemento critico soprattutto per il fotovoltaico, con il vincolo del fornitore unico

-Valutazione del nesso tra il bene e i processi aziendali, requisito decisivo in sede di controllo.

Eko Smart è disponibile a seguire l’intero percorso: dall’analisi tecnica e documentale alla gestione delle comunicazioni al GSE, fino alla realizzazione degli impianti. Avere un unico interlocutore che integra competenze tecniche, fiscali ed energetiche è, in questo caso, un vantaggio concreto, non solo organizzativo.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile la registrazione del webinar https://www.youtube.com/watch?v=HfAC6fJeG0M

Per informazioni o per avviare una valutazione del tuo investimento: info@ekosmart.it | www.ekosmart.it